RETE TOSCANA DELLE PROFESSIONI DELL’AREA TECNICA E SCIENTIFICA
STATUTO
Articolo 1.
(Denominazione – Sede)
1 – Gli Ordini e Collegi Toscani delle Professioni dell’Area Tecnica e Scientifica, individualmente oppure attraverso le Federazioni o Comitati o Coordinamenti a cui aderiscono, costituiscono un'Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata: “Rete Toscana delle professioni dell’Area Tecnica e Scientifica”, o più brevemente “RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE”
2 – L’Associazione ha sede legale in Firenze presso la Federazione Regionale Ordini Ingegneri della Toscana in Viale Milton 65.
Articolo 2
(Durata)
1 – La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050, salve eventuali proroghe o scioglimento anticipato deliberati dall’Assemblea straordinaria con le modalità indicate dall’art.6
comma 3.
Articolo 3
(Scopo e oggetto)
1 – L’Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità agli interessi comuni alle professioni dell’area tecnica e scientifica, oltre che nel rispetto dell’autonomia di rappresentanza, decisionale e operativa dei relativi Ordini o Collegi della Toscana sui profili di specifica competenza, si propone le seguenti finalità inerenti questioni di carattere regionale:
a) coordinare il rapporto con le istituzioni di livello regionale delle professioni tecniche e scientifiche, anche in riferimento alla Commissione Regionale Soggetti Professionali, assicurando che esso sia adeguato al ruolo preminente di tali professioni nel contesto economico e sociale in cui operano; promuovere, anche a livello legislativo regionale, l’innovazione della normativa del settore tecnico scientifico.
b) condividere principi etici e deontologici comuni;
c) promuovere politiche sinergiche riguardanti le costruzioni, l’ambiente, il paesaggio, il territorio e le sue trasformazioni, le risorse e i beni naturali, i rischi, la sicurezza, l’agricoltura, l’alimentazione, secondo principi di sostenibilità e compatibilità ambientale;
d) promuovere il coordinamento interprofessionale per la formazione di base e l’aggiornamento continuo;
e) organizzare conferenze professionali, simposi e ogni altro evento utile a promuovere il ruolo delle professioni e diffondere le conoscenze tecniche e scientifiche dei diversi settori di competenza;
f) creare le condizioni per il reciproco sostegno e la proficua collaborazione tra le professioni dell’area tecnica e scientifica e tra queste e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso il coordinamento di commissioni ad hoc per tematiche di interesse comune;
g) promuovere il coordinamento con la Rete delle Professioni Tecniche Nazionale
2 – L’Associazione può aderire ad altre associazioni o enti, nazionali e internazionali, aventi finalità analoghe a quelle indicate al comma precedente.
Articolo 4
(Associati)
1 – L’Associazione, è costituita dai soggetti di cui all'art. 1 di seguito denominati Associati
2 – Gli Associati partecipanti, per le finalità di cui all'art. 3), si impegnano a rendere noti all’Associazione gli orientamenti ai quali è ispirata la propria attività.
3 – Gli Associati hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto.
4 – Le domande di ammissione di nuovi Associati sono indirizzate al Coordinatore; l’ammissione è deliberata dal Consiglio.
5 – Il Regolamento ed i requisiti di ammissione sono approvati dal Consiglio entro 180 giorni dall'insediamento; eventuali modifiche al Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio.
6 – Ogni Associato può esercitare il diritto di recesso, con dichiarazione da comunicare con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, al Coordinatore dell’Associazione. Il recesso dell’Associato ha effetto immediato.
7 – L’esclusione degli Associati può essere deliberata dall’Assemblea per gravi motivi. In particolare, costituiscono gravi motivi di esclusione: qualsiasi grave violazione del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi dell’Associazione e degli obblighi che ne scaturiscono; il perseguimento d’interessi in conflitto con le finalità o gli interessi dell’Associazione, di cui all'art.3. L’esclusione ha
effetto immediato e deve essere comunicata all’Associato, entro 15 giorni, dal Coordinatore dell’Associazione, con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.
8 – La qualità di Associato non è trasmissibile.
Articolo 5
(Organi e cariche)
1 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio;
2 – Sono cariche del Consiglio dell’Associazione:
a) il Coordinatore;
b) il Vice Coordinatore;
c) il Segretario ;
3 – Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, la partecipazione agli organi dell’Associazione non dà diritto ad alcuna indennità da parte dell'Associazione.
Articolo 6
(Assemblea)
1 – L’Assemblea è costituita dal Presidente o da un altro delegato per ciascuno degli Associati. Ciascun Presidente o Consigliere delegato può farsi assistere in Assemblea da un consigliere di un Ordine/Collegio della stessa categoria professionale senza diritto di voto.
2 – l’Assemblea è convocata dal coordinatore, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta l’anno, dal Coordinatore, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo degli Associati con indicazione degli argomenti da trattare, nonché in ogni altro caso previsto dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da inviare agli Associati con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima del giorno fissato. L’Assemblea è valida se intervengono in prima convocazione la metà +1 degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
3 – L’Assemblea delibera in merito agli indirizzi strategici dell’Associazione, sulle modifiche statutarie, sull’eventuale esclusione di associati, sulle proroghe o sullo scioglimento anticipato dell’Associazione, approva gli eventuali bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio.
4 – L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria dal Coordinatore o da almeno 2/3 del Consiglio.
5 – L'Assemblea delibera a maggioranza, ogni Associato esprime un voto per ciascuna provincia rappresentata.
Articolo 7
(Consiglio Direttivo)
1 – Il Consiglio è costituito da n°2 componenti per ciascuna categoria professionale. I componenti, scelti secondo il criterio della più ampia ed esaustiva rappresentatività degli iscritti, sono proposti per ciascuna categoria professionale, dai relativi Associati ed agiscono per delega delle stesse. Il mandato del consiglio direttivo ha durata biennale. Ciascun componente del consiglio può delegare, in caso di impedimento, un consigliere di un Associato appartenente alla stessa categoria professionale.
2 – Il Consiglio è convocato, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, dal Coordinatore, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo degli Associati con indicazione degli argomenti da trattare, nonché in ogni altro caso previsto dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da inviare agli Associati con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima del giorno fissato, salvo casi di urgenza. In questi ultimi casi, la convocazione dovrà avvenire almeno tre giorni prima del giorno fissato.
3 – Nell’avviso di convocazione sono riportati l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilite per la riunione, nonché il luogo della stessa.
4 – Il Consiglio è presieduto dal Coordinatore dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Coordinatore o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal
Segretario.
5 – Delle riunioni del Consiglio il Segretario deve redigere verbale, che è sottoscritto dal Coordinatore del Consiglio e dal Segretario ed inviato a tutti gli Associati.
Articolo 8
(Compiti del Consiglio)
1 – Il Consiglio da esecuzione a quanto contenuto negli indirizzi strategici individuati dall'Assemblea e può proporre alla stessa l'adozione di nuovi indirizzi da deliberare. In particolare:
a) delibera in merito all’eventuale adesione agli enti e soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 3;
b) elegge il Coordinatore ed il Vice Coordinatore;
c) elegge il Segretario;
d) delibera eventuali modifiche del Regolamento di cui all’art.4 comma 5;
e) delibera sull’ammissione di eventuali nuovi Associati;
f) costituisce, se necessario, uno o più gruppi di Coordinamento temporaneo cui affidare specifici incarichi di approfondimento tematico e/o studi preparatori da sottoporre al Consiglio;
2 - Le cariche elettive non sono trasferibili e decadono nel momento in cui i soggetti perdono i requisiti di cui all’art. 6 comma 1; il Consiglio provvederà quindi a nuove elezioni delle cariche entro 30 gg.
Articolo 9
(Voti – Costituzione del Consiglio Direttivo– Validità delle deliberazioni)
1 – Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti o rappresentati, almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Il Consiglio è validamente costituito anche quando si riunisce mediante sistemi di conferenza a distanza. Le deliberazioni sono approvate con l’unanimità dei presenti
Articolo 10
(Coordinatore- Vice Coordinatore- Segretario)
1 – Il Coordinatore, il Vice Coordinatore-e il Segretario sono eletti dal Consiglio tra i componenti che lo costituiscono.
2 - Il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Segretario restano in carica due anni. L'assunzione di una carica è preclusa a chi ha ricoperto la stessa carica nel mandato precedente.
3 - Il Coordinatore o il delegato dal Consiglio, è colui che può esprimere all’esterno la posizione e il pensiero dell’Associazione sulle tematiche che di volta in volta saranno affrontate dall’Associazione, rappresentando le posizioni e le decisioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo.
4 - Il Coordinatore presiede, salvo assenza o impedimento, il Consiglio. Il Coordinatore ha la firma e la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell’Associazione.
Articolo 11
(Segretario – Vice Coordinatore)
1 – Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio e ne sottoscrive i verbali insieme al Coordinatore. Cura la tenuta dei libri verbali dei Consigli e gli eventuali adempimenti relativi al bilancio.
2 – Il Vice Coordinatore svolge la funzione del Coordinatore in sua assenza.
Articolo 12
(aspetti economici)
1 - Ciascun Associato provvede a proprie spese per la partecipazione ai lavori dell’Associazione.
2 - Eventuali spese per iniziative che l’Associazione deciderà di intraprendere saranno divise tra gli Associati secondo criteri che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.